Impianti di Terra


D.P.R. 462 del 22.10.2001

 VERIFICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI TERRA

Elemento sostanziale del DPR 462/01
Il 23 gennaio 2002 e' scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:

  • impianti elettrici di messa a terra
  • installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
  • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione
Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di societa' di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.Novita' apportate dal DPR 462/01
La novita' rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilita' del non rispetto della periodicita', dal 23 gennaio 2002 e' il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicita'.

Periodicita' delle verifiche
Il datore di lavoro e' tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

  • 2 anni (verifica biennale) per:
    • gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
    • gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
      1. Cantieri, cioe' luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
      2. Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioe' quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioe':
        1. Attivita' soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioe' ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
        2. Edifici con strutture portanti in legno.
        3. Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalita' tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilita', quando la classe del compartimento antincendio considerato e' pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalita' tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilita', invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).
      3. Locali adibiti ad uso medico, cioe' destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
  • 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

 

Obbligo di richiesta delle verifiche

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attivita' Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni

Considerato che l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge e' a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge e' una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte dell'Ispels, NAS, ispettorato del lavoro, ecc. in fase di attivita' di vigilanza.

Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controllo da parte degli Enti preposti.

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:

  • Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilita' dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
  • Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilita' dell’art. 32, 35 del DLgs 626/94.

Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).

La nostra societa' SIDELMED S.p.A. e' stata abilitata dal Ministero delle Attivita' Produttive quale Organismo Ispettivo per Verifiche degli impianti di terra secondo quanto previsto dal D.P.R.462 del 22/10/2001, ed esegue le verifiche periodiche e straordinarie di:

  • impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V
  • impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V
  • installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
  • impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Non indugiate a mettervi in contatto con il nostro ufficio


Icona File Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.pdf
Icona File Incarico di verifica periodica per impianti elettrici di terra Art.4-6-7 del D.P.R.462/01.pdf