Impianti a Pressione


La Direttiva 97/23/CE (Direttiva PED), recepita in Italia con il D.Lgs. 93/00, prevede che tutte le attrezzature in pressione costruite, immesse sul mercato o messe in servizio dal 29 maggio 2002, con una pressione superiore a 0,5 bar debbano essere esaminate per stabilire se rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e se sono conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e alle modalita' di verifica ed attestazione previste dalla Direttiva stessa. Le attrezzature in pressione rientranti nel campo di applicazione della PED devono riportare la marcatura CE, seguita dal numero di notifica dell’Organismo Notificato incaricato della sorveglianza della produzione. La Direttiva PED riguarda sia l’immissione sul mercato delle attrezzature nuove, che i requisiti relativi all’esercizio, come, ad esempio, l’ispezione periodica degli elementi di sicurezza. I criteri di sorveglianza sono stabiliti da regolamenti nazionali. In Italia vige il DM 329/2004 che definisce la classificazione delle attrezzature ed i compiti degli organismi di verifica. La Direttiva introduce per le attrezzature a pressione ed i loro componenti una classificazione in quattro categorie di rischio: I, II, III, e IV, con una progressiva maggiore severita' dei controlli effettuati dall’Organismo notificato. La classe I di rischio prevede l’auto certificazione del fabbricante senza intervento dell’organismo notificato.