Impianti a Pressione
La Direttiva
97/23/CE (Direttiva PED),
recepita in Italia con il D.Lgs. 93/00, prevede che tutte le
attrezzature in pressione costruite, immesse sul mercato o
messe in servizio dal 29 maggio 2002, con una pressione
superiore a 0,5 bar debbano essere esaminate per stabilire se
rientrano nel campo di applicazione della Direttiva e se sono
conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e alle modalita'
di verifica ed attestazione previste dalla Direttiva stessa. Le
attrezzature in pressione rientranti nel campo di applicazione della
PED devono riportare la marcatura CE, seguita dal numero di notifica
dell’Organismo Notificato incaricato della sorveglianza della
produzione.
La Direttiva PED
riguarda sia l’immissione sul mercato delle attrezzature nuove, che
i requisiti relativi all’esercizio, come, ad esempio, l’ispezione
periodica degli elementi di sicurezza. I criteri di sorveglianza
sono stabiliti da regolamenti nazionali. In Italia vige
il DM 329/2004 che definisce la classificazione delle attrezzature
ed i compiti degli organismi di verifica.
La Direttiva
introduce per le attrezzature a pressione ed i loro componenti una
classificazione in quattro categorie di rischio: I, II, III, e IV,
con una progressiva maggiore severita' dei controlli effettuati
dall’Organismo notificato. La classe I di rischio prevede
l’auto certificazione del fabbricante senza intervento
dell’organismo notificato.